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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.01. in Assemblea riferita al C. 6

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/05/2008  [ apri ]
8.01. (nuova formulazione)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/2358). - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole «umiliante e offensivo» sono sostituite dalle seguenti: «umiliante od offensivo»;
b) all'articolo 4, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, in quanto compatibili»;
c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione»;
d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Protezione delle vittime). - 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento»;
e) all'articolo 5, comma 1, le parole «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis»;
e) all'articolo 5, comma 3, le parole «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis».

Il Governo