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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.01. in Assemblea riferita al C. 6

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/05/2008  [ apri ]
4.01.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Misure per attuare la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di scommesse ippiche). - 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, emanato entro il 31 agosto 2008, senza pregiudizio delle concessioni affidate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono stabilite le modalità per l'attribuzione di diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) localizzazione di punti di vendita nei comuni in cui risultano operanti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le concessioni, di cui al comma 2, nel rispetto della zona di ubicazione delle sedi operative e comunque a non oltre 200 metri lineari dalle stesse;
b) localizzazione di 210 punti di vendita nelle province in cui non sono stati assegnati i diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, a seguito di procedura di selezione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, Foglio delle inserzioni del 28 agosto 2006, nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 38, comma 4, lettera f), del predetto decreto-legge n. 223 del 2006;
c) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte agli operatori italiani ed esteri che esercitano la raccolta di gioco o che dimostrino di possedere idonei requisiti di affidabilità e professionalità, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita.
2. Al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto ministeriale del 20 aprile 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del Commissario straordinario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.
3. È abrogato l'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200.

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