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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.07. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2009  [ apri ]
9.07.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Princìpi e strumenti nel sistema sanitario). - 1. La rubrica del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituita dalla seguente: «Contrasto della violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime dei reati di cui all'articolo 612-bis del codice penale e 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies del codice penale, attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione».
2. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis. - (Sistema sanitario). - 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza e degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali».