Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Iniziative scolastiche contro la violenza e la discriminazione sessuale) - 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, può promuovere, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione contro la violenza e la discriminazione sessuale.