stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.0207. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2009  [ apri ]
9.0207.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Rete dei soggetti contro la violenza). - 1. Al fine di perseguire le finalità di contrasto verso ogni forma di violenza sulle donne, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, sostiene ed incentiva la costituzione di reti di relazioni tra regioni comuni, province, aziende ospedaliere, aziende sanitarie locali, uffici scolastici regionali, forze dell'ordine, prefetture, centri antiviolenza ed associazioni che abbiano nel proprio statuto tali finalità.
2. La rete ha lo scopo di favorire procedure omogenee e di attivare l'immediato intervento dei soggetti di cui al comma 1 su base territoriale.
3. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e le regioni di concerto, adottano linee guida e di indirizzo contro la violenza mediante gli strumenti di programmazione nazionali e regionali e promuovono intese e protocolli per l'attuazione di interventi omogenei tra i soggetti della rete.
4. Le regioni, anche attraverso proprie normative regionali, promuovono il coordinamento dei soggetti nei territori di propria competenza anche al fine della definizione di progetti integrati.
5. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con le regioni e con le province e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione, iniziative e moduli formativi collegati alla realizzazione della rete di relazioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori sanitari, operatori degli enti locali, dei centri antiviolenza, operatori delle forze dell'ordine, della magistratura e degli uffici territoriali del Governo-prefetture.