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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.015. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2009  [ apri ]
9.015.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Istituzione di nuclei specializzati). - 1. Sono istituiti, presso gli ospedali sede di pronto soccorso, nuclei specializzati per le vittime di violenze sessuali, in funzione ventiquattro ore al giorno, con personale fornito di adeguata preparazione in campo medico-legale e psicologico. Tali nuclei specializzati comprendono almeno uno psicologo e un ginecologo.
2. Ciascun nucleo specializzato, di cui al comma 1, accoglie la vittima della violenza sessuale, l'aiuta a superare il trauma e ad affrontare la procedura necessaria per le indagini, comprendente visita ginecologica e accertamenti medici, visita medico-legale nonché raccolta e adeguata conservazione dei reperti in conformità alle disposizioni di legge, in modo da consentire la denuncia della violenza sessuale entro i termini prescritti, e mette in atto ogni altra attività utile alla stessa vittima, anche ai fini di cui all'articolo 9 sulle misure di informazione ed assistenza sociale delle vittime di violenza.
3. Presso i commissariati e i posti di polizia di pubblica sicurezza e presso i comandi dell'Arma dei carabinieri è disponibile l'elenco completo dei nuclei specializzati di cui al comma 1 e dei servizi sociali e centri antiviolenza di cui all'articolo 9.