stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.010. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2009  [ apri ]
9.010.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. Le aziende sanitarie locali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, istituiscono appositi servizi, opportunamente dislocati sul territorio, con i seguenti compiti:
a) fornire sostegno psicologico alle vittime di atti persecutori e della violenza sessuale;
b) avviare progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti anche attraverso l'attivazione di interventi integrati mediante il coinvolgimento di organizzazioni senza fini di lucro.

2. Ciascun servizio si dota delle figure professionali adeguate per svolgere i compiti di cui al comma 1.
3. Le aziende sanitarie locali provvedono a trasmettere periodicamente all'osservatorio di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l'analisi del fenomeno degli atti persecutori e della violenza sessuale.

ident. 9.0201.