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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.0201. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2009  [ apri ]
5.0201.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Audizione dei testimoni vulnerabili). - 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 351, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. La polizia giudiziaria non può assumere di propria iniziativa sommarie informazioni da persone minori»;
b) all'articolo 361, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Quando intenda procedere ad individuazione ad opera di persona minore di anni quattordici, il pubblico ministero chiede che si proceda con incidente probatorio. Il pubblico ministero formula altresì richiesta di incidente probatorio quando intende procedere ad individuazione ad opera di persona minorenne che sia persona offesa nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362 comma 1-bis»;
c) all'articolo 362, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Quando intende assumere informazioni da persone minori di quattordici anni, il pubblico ministero chiede che si proceda con incidente probatorio. Il pubblico ministero formula altresì richiesta di incidente probatorio quando deve assumere informazioni da minorenni che siano persone offese nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter.l, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale.
1-ter. Quando sussistano imprescindibili esigenze di segretezza investigativa o situazioni di assoluta indifferibilità dell'atto, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'assunzione di informazioni dalle persone di cui al comma 1-bis, indicando altresì i temi di prova. Il decreto è immediatamente comunicato al giudice per le indagini preliminari e, comunque, prima che abbia luogo l'audizione, unitamente al fascicolo delle indagini. Il giudice, nel termine di tre giorni dalla ricezione del decreto del pubblico ministero, qualora ritenga insussistenti i presupposti di segretezza, dispone con ordinanza che si proceda con incidente probatorio.
1-quater. Se il giudice non si pronuncia nei tre giorni il pubblico ministero procede all'assunzione delle informazioni dai minori, avvalendosi obbligatoriamente dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. Le informazioni raccolte sono documentate integralmente, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. È altresì redatto verbale in forma riassuntiva»;
d) dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis è inserito il seguente:
«5-bis. Quando intende assumere informazioni da persone minori di anni quattordici o, nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362 comma 1-bis, dalla persona offesa minorenne, il difensore chiede che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza»;
e) all'articolo 392, comma 1-bis, le parole: «all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero» sono soppresse e dopo le parole: «persona maggiorenne» sono inserite le seguenti: «, ovvero all'effettuazione di ricognizione ad opera della medesima persona,»;

f) all'articolo 392, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Anche al di fuori delle ipotesi previste dai commi 1 e 1-bis, il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persone minori o inferme di mente, od all'effettuazione di una ricognizione ad opera di tali persone, quando lo richiedano specifiche esigenze di tutela della personalità del dichiarante»;
g) all'articolo 393, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se la richiesta viene presentata ai sensi dell'articolo 392, comma 1-ter, la parte istante deve altresì indicare le specifiche esigenze di tutela del testimone vulnerabile, valutate alla luce del titolo di reato per cui si procede o di altri fattori concreti»;
h) all'articolo 393, comma 2-bis, le parole: «di cui all'articolo 392, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 392, commi 1-bis e 1-ter e 362, comma 1-bis»;
i) all'articolo 398, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Quando dispone l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 362 comma 1-bis, il giudice fa notificare l'ordinanza alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori e, contestualmente, deposita in cancelleria gli atti del fascicolo delle indagini. Si applica l'articolo 396. Alla scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice emette ordinanza che contiene i requisiti previsti dal comma 2»;
l) il comma 5-bis dell'articolo 398 è abrogato;
m) all'articolo 498, i commi 4, 4-bis e 4-ter sono abrogati;
n) dopo l'articolo 498 è inserito il seguente:
«Art. 498-bis. - (Audizione protetta dei testimoni vulnerabili). - 1. Il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze del minore lo rendono necessario ed opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.
2. A tal fine l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
3. L'esame testimoniale del minorenne e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dall'articolo 498. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.
4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter.1, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati».