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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.0200. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2009  [ apri ]
4.0200.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 609-nonies del codice penale, al primo comma è premesso il seguente:
«Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, non si può effettuare il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, essendo queste calcolate per ultime».