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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.02. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2009  [ apri ]
4.02.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Adescamento di minorenni). - 1. Alla sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:
«Art. 609-undecies. - Chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione diretta a sedurlo, ingannarlo e comunque carpirne la fiducia, è punito con la reclusione da due a cinque anni».