Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - 1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:
«Art. 609-ter.1. - Chiunque arreca molestia a taluno mediante un atto o un comportamento a contenuto esplicitamente sessuale, che tuttavia non coinvolge la corporeità sessuale della persona offesa, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da 1.000 a 3.000 euro».