Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2009
[
apri
]
2.205.
Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero: 8) approfittando di condizioni di tempo e di luogo tali da ridurre la capacità di difesa della vittima.