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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.201. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2009  [ apri ]
1.201.

Al comma 1, capoverso Art. 609-bis, sopprimere il terzo comma.

Conseguentemente:
all'articolo 4, capoverso Art. 609-
octies, sopprimere il settimo comma;
dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. (Circostanze attenuanti). - 1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale è aggiunto il seguente:
«Art. 609-octies.1. - (Circostanze attenuanti). - La pena prevista per il delitto di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis nei casi di minore gravità è da due a sei anni.
La pena prevista per il delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater nei casi di minore gravità è diminuita fino a due terzi.
La pena prevista per il delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112».