Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis - (Pene accessorie) - 1. All'articolo 609-nonies, primo comma, del codice penale, dopo il numero 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis) l' interdizione dai pubblici uffici nel caso in cui il condannato abbia abusato della propria funzione;
3-ter) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».