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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2009  [ apri ]
1.01.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Un privato che intende intervenire al fine di interrompere una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale qualora questa sia in corso, non è perseguibile, salvo i casi in cui l'intervento cagioni il decesso dell'aggressore.