Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le autorità pubbliche redigono annualmente, con un percorso di programmazione condivisa ed ognuna nell'ambito delle proprie competenze:
a) attività formative comuni al fine di offrire strumenti di analisi e di contenuto in grado di fornire un'omogenea accoglienza e sostegno alle vittime di violenza su tutto il territorio nazionale;
b) campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente in favore delle vittime delle violenze e maltrattamenti e sui servizi e sui centri antiviolenza che hanno competenze e funzioni socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dalle vittime.