Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ciascuna regione e provincia autonoma vara, nell'ambito dei programmi di formazione previsti, moduli specialistici sul tema della violenza sessuale ed assistenza alle vittime, sia fisica che psichica, per i ginecologi e gli operatori sanitari e para-sanitari operanti nei pronto soccorsi e nelle strutture ospedaliere pubbliche.
1-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta le linee guida per la definizione dei corsi di formazione di cui al comma 1-bis.