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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.0206. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2009  [ apri ]
9.0206.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Istituzione di unità di soccorso specializzate per la prima accoglienza delle vittime di violenza sessuale). - 1. Le aziende sanitarie locali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, istituiscono apposite unità di soccorso specializzate per l'accoglienza, il sostegno e la tutela delle vittime di violenza sessuale, che garantiscano la presenza di medici, ginecologi, psichiatri, anche del servizio psichiatrico materno infantile.
2. Ciascun nucleo specializzato, di cui al comma 1, in una fase di prima accoglienza pone in essere tutte le attività di supporto psicologico e medico, al fine di garantire un'adeguata tutela della vittima, anche al fine di agevolare e supportare l'intervento tempestivo dell'autorità giudiziaria competente e mettere in atto o in altra attività utile alla vittima.