stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.0203. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2009  [ apri ]
9.0203.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Programmi a tutela delle vittime di violenza e discriminazione). - 1. Le regioni, gli enti locali ed i centri antiviolenza possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, progetti concernenti programmi di accoglienza, di ospitalità e di intervento precoce, di protezione nelle case-rifugio per l'accoglienza temporanea, nonché di reintegrazione personale e sociale delle persone vittime dei reati di violenza sessuale.
2. I programmi di cui al comma 1 possono riguardare altresì il soddisfacimento, almeno per il periodo di durata del processo penale, delle esigenze alloggiative, del reinserimento lavorativo e sociale della donna nonché degli eventuali figli minori.
3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi di cui al comma 1 sono definiti con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

ident. 9.02.