Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. Il Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscano agli studenti autonomia e capacità d'analisi, nonché spirito critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione sessuale.