Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle pari opportunità, promuove nell'ambito dei programmi scolastici di ogni ordine e grado, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione contro la violenza sessuale.