Al comma 2, sostituire le parole da: di cui al comma 1 fino alla fine del comma con le seguenti: previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri può intervenire in giudizio qualora vi sia il consenso della persona offesa ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura penale.