Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 609-nonies del codice penale, al primo comma è premesso il seguente:
«Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, non si può effettuare il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, essendo queste calcolate per ultime».