Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. All'articolo 609-nonies del codice penale, al primo comma è premesso il seguente:
«Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche previste dal primo comma dell'articolo 62-bis».