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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.04. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2009  [ apri ]
3.04.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifiche all'articolo 609-quinquies del codice penale). - 1. All'articolo 609-quinquies del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».