stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.208. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2009  [ apri ]
2.208.

Al comma 1, capoverso Art. 609-ter, secondo comma, alinea, sostituire le parole da: otto a sedici fino a: gli anni dieci con le seguenti: venti a venticinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di una persona che non ha compiuto gli anni quattordici.