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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.12. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2009  [ apri ]
1.12.

Al comma 1, capoverso Art. 609-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Nel caso in cui il colpevole sia coniuge o convivente della vittima del reato il giudice può condannarlo, in funzione della gravità del reato commesso, al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 in misura pari al valore della casa di sua proprietà adibita ad uso comune. Il giudice può, altresì, disporre nel caso in cui la vittima del reato sia il coniuge o il convivente e il colpevole sia proprietario della casa di abitazione il sequestro della stessa ai sensi dell'articolo 189 con il trasferimento della sua proprietà a favore della vittima una volta che sia intervenuta sentenza penale di condanna».