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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.05. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/07/2009  [ apri ]
1.05.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Pene accessorie aggiuntive). - 1. La condanna per i reati di cui all'articolo 1 comporta:
a) l'interdizione dai pubblici uffici (articolo 28 del codice penale) nel caso in cui il condannato nel commettere il reato di cui all'articolo 1 abbia abusato della propria funzione;
b) l'interdizione da una professione o da un'arte (articolo 30 del codice penale);
c) la decadenza dalla potestà genitoriale (articolo 34 del codice penale) nel caso in cui sia coinvolto un minore o il condannato abbia abusato delle relazioni familiari;
d) la sospensione dall'esercizio di una professione o un'arte (articolo 35 del codice penale);
e) la sospensione della patente di guida.

2. Il giudice con la sentenza di condanna può disporre il divieto di espatrio.
3. Dopo il primo comma dell'articolo 176 del codice penale è aggiunto il seguente:
«Il condannato a pena detentiva per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, può essere ammesso alla liberazione condizionale di cui al primo comma a condizione che sia inserito in un percorso riabilitativo individuale che garantisca un processo di recupero e reinserimento sociale e che eviti la reiterazione dei reati di violenza sessuale, da svolgere presso i CIM (Centri di sanità mentale) e presso i Centri di servizio sociale per adulti (C.S.S.A.), che, con scadenza semestrale, compiono perizie sul condannato a cui fa seguito una relazione sullo stato dell'effettiva riuscita del percorso riabilitativo».