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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.03. in I Commissione in sede referente riferita al C. 5657

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2012  [ apri ]
1.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:
  Art. 14. – 1. L'autenticità della sottoscrizione di liste e di candidature previste dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, è garantita con le modalità di cui al presente articolo.
  2. Gli atti di cui al comma 1 sono sottoscritti dagli interessati in una delle seguenti forme:
   a) collettivamente, da parte di due o più persone, in presenza di uno dei seguenti soggetti, il quale provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
    1) notaio;
    2) giudice di pace;
    3) cancelliere o collaboratore delle cancellerie delle corti di appello o dei tribunali;
    4) segretario delle procure della Repubblica;
    5) presidente delle province;
    6) sindaco di comune;
    7) assessore comunale o provinciale;
    8) presidente dei consigli comunali o provinciali;
    9) presidente o vice presidente dei consigli circoscrizionali;
    10) segretario comunale o provinciale;
    11) i funzionari dei comuni e delle province;
    12) consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco;
    13) avvocato iscritto all'albo;
    14) cittadini iscritti all'albo dei presidenti di seggio o all'albo degli scrutatori, che ne facciano richiesta;
   b) individualmente, con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La presentazione dell'atto all'ufficio elettorale competente può essere delegata con firma in margine all'atto stesso; l'attestazione dell'autenticità della firma apposta per la delega è garantita dalla medesima copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, acclusa alla sottoscrizione dell'atto.

  3. Le sottoscrizioni di cui al presente articolo e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
  4. Le sottoscrizioni di cui al presente articolo sono effettuate su opposti moduli, successivamente vidimati dai comuni. I moduli riportano il contrassegno di lista, nonché:
   a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 2, il nome, cognome, data e luogo di nascita di ciascuno dei sottoscrittori, indicando per ciascuno di essi il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto;
   b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 2, il nome, cognome, data e luogo di nascita del sottoscrittore cui si riferisce l'atto, indicando il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.