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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 5657

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2012  [ apri ]
3.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. In occasione di ciascuna tornata elettorale o referendaria, presso gli uffici consolari sono costituiti appositi comitati di controllo elettorali, ai quali compete il controllo delle operazioni previste nell'ambito della procedura elettorale.
  2. I membri del comitato elettorale sono nominati dal capo dell'ufficio consolare, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio stesso, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione. Il presidente del comitato è designato dal capo dell'ufficio consolare tra gli aventi diritto al voto nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio consolare. Il presidente designa fra i membri del comitato un segretario.
  3. I componenti dei comitati di controllo non possono essere candidati alle elezioni.
  4. Il comitato elettorale svolge i compiti di controllo delle operazioni di spedizione dei plichi agli elettori ed il relativo ricevimento, di ricezione delle buste da parte della rappresentanza consolare, di controllo e di custodia, di invalidazione delle buste e di invio delle stesse all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero secondo l'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001 n. 459.
  5. I membri dei comitati di controllo hanno diritto, individualmente o collegialmente, a:
   a) assistere alle operazioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001 n. 459;
   b) verificare il numero dei plichi inviati, non consegnati ai destinatari e restituiti al consolato;
   c) mettere a verbale eventuali osservazioni.

  6. Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Delle operazioni compiute viene dato conto in un verbale.
  7. Le anomalie riscontrate dai comitati elettorali sono comunicate tempestivamente al Ministero dell'interno, per l'adozione delle relative misure da adottare entro 48 ore.
  8. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».