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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 5657

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2012  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Esonero dalle sottoscrizioni per le elezioni per il rinnovo delle Camere nel 2013)
.

  1. Per le elezioni politiche nell'anno 2013, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici organizzati presenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di gruppo costituito all'interno di un consiglio regionale od assemblea regionale, secondo le prescrizioni del rispettivo regolamento, espressione di una lista presentata alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale medesimo.
  2. La rappresentatività della lista, ai fini dell'applicazione del comma 1, è attestata dalla concorrenza dei seguenti elementi:
   a) all'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno col quale distinguere le proprie liste di candidati nelle singole circoscrizioni, la denominazione del contrassegno deve coincidere con quella presentata alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale;
   b) al momento della presentazione delle liste del partito o gruppo politico organizzato, la dichiarazione del suo segretario nazionale ovvero legale rappresentante.»