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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.37. in I Commissione in sede referente riferita al C. 5657

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2012  [ apri ]
1.37.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: all'inizio della legislatura sino alla fine della lettera, con le seguenti: fino a 6 mesi prima dell'emanazione del presente decreto.

1.37.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
  c) per le elezioni politiche dell'anno 2013, in deroga ai primi due periodi dell'articolo 18-bis del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno trentacinque componenti appartenenti al medesimo gruppo parlamentare avente identica denominazione in entrambe le Camere alla data di entrate in vigore del presente decreto. Ai fini dell'esenzione di cui al precedente periodo, i presidenti o i segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero i legali rappresentati dei medesimi presentano, al Presidente della Camera dei deputati o al presidente del Senato della Repubblica secondo le rispettive competenze conforme richiesta cui è allegata dichiarazione della suddetta rappresentanza. L'istanza e l'attestazione sono presentate, a pena di decadenza entro due giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere. Per l'esenzione di cui al primo periodo può essere presentata solo un'istanza.