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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.32. in I Commissione in sede referente riferita al C. 5657

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2012  [ apri ]
1.32.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano anche per le liste di partiti o movimenti politici rappresentate da almeno venticinque deputati ovvero dieci senatori iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto nel medesimo gruppo parlamentare. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi. La suddetta esenzione è da intendersi valida per una sola lista per ciascun gruppo parlamentare.