Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di competenza per le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste elettorali).
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo, dopo le parole: «segretari delle procure della Repubblica», sono aggiunte le seguenti: «i parlamentari nazionali ed europei»;
al secondo periodo, dopo le parole: «i consiglieri», sono aggiunte le seguenti: «regionali,» e dopo le parole: «al presidente della» sono aggiunte le seguenti: «Regione, della».