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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1. in Assemblea riferita al C. 5657

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/12/2012  [ apri ]
2.1.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2013 sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo, i seguenti elettori:
   a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
   b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi ed inferiore a dodici mesi, ovvero non siano tenuti ad iscriversi all'AIRE ai sensi della legge 27 ottobre 1988 n. 470, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
   c) i professori e ricercatori universitari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e non più di dodici mesi che, alla data dei decreto dei Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovino all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, 1 loro familiari conviventi;

  2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470. I familiari conviventi dei soggetti di cui al comma 1 lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data di votazione in Italia, fanno pervenire all'Amministrazione di appartenenza del proprio familiare apposita di richiesta di iscrizione nei medesimi elenchi ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà in ordine ai loro stato di familiare convivente.
  3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data di votazione in Italia. Negli stessi termini, i loro familiari conviventi inviano analoga dichiarazione ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà in ordine al loro stato di familiare convivente.
  4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo status giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.
  5. Entro trenta giorni dalla data di votazione in Italia, le Amministrazioni di appartenenza comunicano ai competenti uffici consolari dei Ministero degli affari esteri, al Ministero dell'interno ed ai comuni, i dati relativi ai soggetti di cui ai comma 1, lettere a) e b).
  6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono altresì esercitare il diritto di voto in Italia, ed in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
  7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, agli elettori inseriti negli elenchi di cui ai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
  8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19 comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.
  9. Per le finalità di cui al comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalità tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un fondo consolare appositamente individuato o direttamente nel territorio nazionale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
  10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali della personalità e della segretezza dei voto.