Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 31, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «La sospensione del predetto deposito nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali non si applica nel caso di scioglimento anticipato delle Camere o di una sola di esse».