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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.1. in Assemblea riferita al C. 5657

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/12/2012  [ apri ]
4.1.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4. – 1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
  «Art. 48-bis. – 1. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
  2. Gli osservatori internazionali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione».

  2. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo la parola: «48», è aggiunta la seguente: «48-bis».