Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. – 1. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tal fine, coadiuvate dai comitati elettorali di controllo e verifica, provvedono alla stampa del materiale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.»