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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.41. in Assemblea riferita al C. 5657

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/12/2012  [ apri ]
1.41.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) le disposizioni sull'esonero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano alle liste di partiti o movimenti politici rappresentati da almeno venti deputati e da almeno dieci senatori appartenenti al medesimo gruppo parlamentare avente identica denominazione in entrambe le Camere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'esenzione di cui al precedente periodo i presidenti o i segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero i legali rappresentanti dei medesimi presentano, al Presidente della Camera o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, conforme richiesta cui è allegata dichiarazione della suddetta rappresentanza. L'istanza e l'attestazione sono presentate, a pena di decadenza, entro due giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'esenzione di cui al primo periodo può essere presentata solo un'istanza per ogni gruppo parlamentare;