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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.35. in Assemblea riferita al C. 5657

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/12/2012  [ apri ]
1.35.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 31, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «La sospensione del predetto deposito nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali non si applica nel caso di scioglimento anticipato delle Camere o di una sola di esse».