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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.01.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
5.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica).

  1. Dopo l'articolo 494 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 494-bis.
(Sostituzione di persona o di identità digitale su reti e servizi di comunicazione elettronica).

  1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, attraverso modalità fraudolente ovvero un uso abusivo dei sistemi informatici o telematici, sostituisce la propria all'altrui persona ovvero occulta, in maniera totale o parziale, la propria identità mediante l'utilizzo di dati identificativi, codici o credenziali di accesso, attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto ai fini di identificazione nei sistemi informativi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione sino a tre anni e con la multa sino a euro 10.000.
  2. La pena è aumentata sino alla metà:
   1) se i fatti sono commessi in modo reiterato o continuativo, ovvero attraverso l'esecuzione di attività organizzate;
   2) se i fatti sono commessi per minacciare taluno ovvero per offendere l'altrui reputazione;
   3) se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
   4) se i dati relativi all'identità di un altro soggetto sono utilizzati al fine di concludere contratti, di qualsiasi natura, di effettuare pagamenti con modalità informatiche ovvero di commettere frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti, del finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, nonché di prestazioni di carattere assicurativo.

  3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
  2. All'articolo 240, comma 2, numero 1-bis), del codice penale dopo le parole «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti «494-bis, comma 2, n. 1),».
  3. All'articolo 86-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole «di cui agli articoli 473, 474» sono inserite le seguenti «494-bis comma 2, n. 1),».