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Legislatura XVI

Proposta emendativa 34.27.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
34.27.
inammissibile

  Dopo il comma 29 inserire i seguenti:
  29-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le Regioni e le Province Autonome indicono la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica;
   b) il secondo periodo del comma 2, è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente».

  29-ter. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012. n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono sostituiti dai seguenti:
  «5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica, dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione. Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui al comma 2 del citato regio decreto nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25 commi i e 2 del regio decreto 1775 del 1933, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.
  6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1, del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, astraendo qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile».