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Legislatura XVI

Proposta emendativa 33.21.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
33.21.
inammissibile

  Dopo il comma 7-bis, inserire i seguenti commi:
  7-ter. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:

  28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.
  28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.
  28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici».

  9. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

ident. 33.9.33.10.