stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 33-octies.012.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
33-octies.012.
inammissibile

  Dopo l'articolo 33-octies aggiungere il seguente:

Art. 33-novies.
(Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale).

  1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 23, le parole «i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 248, in deroga a quanto previsto al comma 5, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento,...».
  2. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: 23-bis. Nel caso di interventi su beni culturali di cui all'articolo 198 del codice e titolo XI del presente regolamento, l'impresa qualificata in ragione della deroga di cui al comma 23 deve affiancare, per tutto la durata del contratto di appalto, al proprio direttore tecnico almeno un altro direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 148, comma 5. In tal caso, sono allegate all'offerta o, dove prevista, alla domanda di partecipazione e richiesta di invito alla gara d'appalto, la lettera di incarico e la documentazione idonea alla dimostrazione dei suddetti requisiti e di quanto previsto all'articolo 87, comma 3, secondo periodo.
  3. All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 5 le parole: «da 3 a 7», sono sostituite con le parole: «da 3 a 6».

  Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».