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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.05.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
29.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

Art. 29-bis.
(Riduzione aliquota IRAP per le imprese fino a 25 dipendenti).

  1. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   «d) alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25, si applica l'aliquota del 2,9 per cento».

  2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 2.500 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi articoli 29-ter e 29-quater.

Art. 29-ter.
(Riduzione incentivi alle imprese).

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di ero. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.

Art. 29-quater.
(Disposizioni riguardanti i trattamenti pensionistici).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.