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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.011.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
29.011.
inammissibile

  Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

Art. 29-bis.
(Agevolazioni IRAP per le nuore assunzioni effettuate da imprese fino a 50 dipendenti)
.

  1. Per le aziende del settore privato che incrementano nei tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il numero dei lavoratori assunto con contratto a tempo indeterminato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate ad euro 10.000 per ogni nuovo lavoratore assunto a partire dall'anno di assunzione fino al terzo anno compiuto, ad euro 20.000 se il lavoratore assunto ha un'età interiore ai 35 anni e ad euro 30.000 se il lavoratore assunto ha un'età superiore ai 50 anni.
  2. Le deduzioni di cui al comma precedente si applicano anche alle trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere a contratti a tempo indeterminato.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle imprese che, alla data del 31 dicembre 2011, avevano un numero di dipendenti non superiore a 50.
  4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 1.500 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui al successivo articolo 29-ter.
  5. In caso di incapienza delle risorse derivanti dalle riduzioni di cui al successivo articolo 29-ter, alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 29-ter.
(Riduzione incentivi alle imprese)
.

  1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.
  2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico: i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.
  3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 1.500 milioni di euro. Le risorse resesi disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.