stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 24-bis.01.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
24-bis.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Aliquota IRES istituti di credito).

  1. L'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata, a decorrere dal 1o gennaio 2013, nella misura del 32,5 per cento per le banche che destinano una percentuale inferiore al 70 per cento su base annua delle risorse ricevute dalla Banca Centrale Europea all'erogazione di credito verso le piccole e medie imprese.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite ABI e Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad emanare le disposizioni attuative della disposizione di cui al comma precedente.