Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 107, comma 1, le parole da: «avvalendosi» fino a «esperti» sono sostituite con le seguenti: «avvalendosi degli istituti autorizzati alle vendite all'incanto o, in caso di motivata necessità, di altri soggetti specializzati sulla base di stime effettuate».