Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, l'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce, entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi di gestione dei fascicoli elettronici delle università e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati.