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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.2.  nelle commissioni riunite IX-X in sede referente riferita al C. 5626

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2012  [ apri ]
9.2.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 9 aggiungere il seguente:
  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, che sono regolamentate da apposita normativa di settore, fermo restando l'onere in capo alle amministrazioni titolari delle suddette basi dati di relazionare annualmente all'Agenzia per l'Italia Digitale anche ai fini della predisposizione del rapporto annuale di cui al comma 6. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.